Art. 12 · Immissione in libera pratica

Art. 12

Immissione in libera pratica

In vigore dal 29 mar 2012
Immissione in libera pratica Le partite possono essere immesse in libera pratica solo se gli operatori del settore alimentare e dei mangimi o i loro rappresentanti presentano alle autorità doganali la dichiarazione di cui all’, paragrafo 1, che: a) è stata debitamente vidimata dall’autorità competente del posto d’ispezione frontaliero o del punto di entrata designato; e b) prova che i controlli ufficiali di cui all’ sono stati effettuati e che i risultati di tali controlli sono favorevoli.
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