Art. 2

Principi in materia di comunicazioni

In vigore dal 21 mar 2012
Principi in materia di comunicazioni 1.   L’agenzia di rating del credito trasmette al registro centrale creato dall’AESFEM i tipi di comunicazione di seguito specificati: a) comunicazione dei dati qualitativi secondo quanto stabilito agli ; e b) comunicazione dei dati di rating secondo quanto stabilito agli . 2.   L’agenzia di rating del credito è responsabile della precisione, completezza e disponibilità dei dati comunicati. Essa assicura che le comunicazioni siano trasmesse entro i termini prescritti utilizzando i canali di cui all’ e secondo la procedura di comunicazione di cui all’. 3.   Nel caso di un gruppo di agenzie di rating del credito, i membri del gruppo possono incaricare un membro di comunicare le informazioni richieste per conto del gruppo. Quando trasmette le informazioni per conto del gruppo, il membro incaricato identifica se stesso e i membri del gruppo per i quali comunica le informazioni.
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