Art. 2
Principi in materia di comunicazioni
In vigore dal 21 mar 2012
Principi in materia di comunicazioni
1. L’agenzia di rating del credito trasmette al registro centrale creato dall’AESFEM i tipi di comunicazione di seguito specificati:
a)
comunicazione dei dati qualitativi secondo quanto stabilito agli ; e
b)
comunicazione dei dati di rating secondo quanto stabilito agli .
2. L’agenzia di rating del credito è responsabile della precisione, completezza e disponibilità dei dati comunicati. Essa assicura che le comunicazioni siano trasmesse entro i termini prescritti utilizzando i canali di cui all’ e secondo la procedura di comunicazione di cui all’.
3. Nel caso di un gruppo di agenzie di rating del credito, i membri del gruppo possono incaricare un membro di comunicare le informazioni richieste per conto del gruppo. Quando trasmette le informazioni per conto del gruppo, il membro incaricato identifica se stesso e i membri del gruppo per i quali comunica le informazioni.
Storico versioni
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