Art. 13

Procedura di comunicazione

In vigore dal 21 mar 2012
Procedura di comunicazione 1.   L’agenzia di rating del credito garantisce che le informazioni inviate al registro centrale corrispondano alle sue registrazioni interne. Entro ogni periodo precedente la pubblicazione tutti i file pertinenti vengono inviati in ordine cronologico e gli errori vengono corretti entro tale periodo. 2.   Per ogni file di dati trasmesso il registro centrale invia all’agenzia di rating del credito un file di riscontro per confermare che il file è stato ricevuto e caricato correttamente o per informarla in merito agli errori rilevati. Qualora il registro centrale rilevi un errore, l’agenzia di rating del credito invia le correzioni necessarie a tempo debito nel modo di seguito indicato: a) per gli errori di file, l’agenzia di rating del credito corregge l’errore come indicato nel file di riscontro e invia nuovamente l’intero file; b) per gli errori di contenuto, l’agenzia di rating del credito corregge l’errore come indicato nel file di riscontro e rispedisce unicamente i dati corretti.
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