Art. 12
Principi per lo scambio di file e periodi di riferimento
In vigore dal 21 mar 2012
Principi per lo scambio di file e periodi di riferimento
1. L’agenzia di rating del credito invia al registro centrale tutti i file riguardanti un dato periodo di riferimento entro il successivo periodo precedente la pubblicazione. Questo obbligo si applica sia ai file di dati qualitativi che ai file di dati di rating.
2. Il periodo di riferimento copre sei mesi, dal 1o gennaio al 30 giugno, o dal 1o luglio al 31 dicembre. Il periodo precedente la pubblicazione è un periodo di tre mesi successivo alla fine del rispettivo periodo di riferimento, che dura dal 1o gennaio al 31 marzo, o dal 1o luglio al 30 settembre. L’inizio e la fine del periodo precedente la pubblicazione e del periodo di riferimento sono determinati in base all’ora dell’Europa centrale (CET).
3. L’agenzia di rating del credito trasmette in primo luogo i dati qualitativi. Invia i file dei dati di rating solo dopo aver ricevuto un file di riscontro dal registro centrale che attesta la verifica dei dati qualitativi.
4. Durante ogni periodo precedente la pubblicazione, l’agenzia di rating del credito trasmette al registro centrale file dei dati di rating comprendenti tutte le informazioni specificate nell’allegato II, tabelle 1, 2 e 3. Le cancellazioni dei dati di rating sono comunicate in conformità dell’.
5. La prima volta che comunica dati al registro centrale, l’agenzia di rating del credito invia un file di dati qualitativi comprendente tutti i dati qualitativi specificati nell’allegato I, tabelle 1, 2 e 3. Successivamente, l’agenzia di rating del credito comunica soltanto le nuove scale di rating, gli aggiornamenti e le cancellazioni di dati qualitativi in base all’.
6. Oltre alla prima comunicazione al registro centrale, l’agenzia di rating del credito trasmette anche i dati passati ai sensi dell’, paragrafo 4. La trasmissione viene eseguita nell’ordine cronologico dei periodi di riferimento, iniziando con il più lontano nel tempo.
Storico versioni
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