Art. 3
Rating da comunicare
In vigore dal 21 mar 2012
Rating da comunicare
1. L’agenzia di rating del credito comunica i dati di rating del credito per ogni periodo di riferimento fino al momento del ritiro del rating.
2. L’agenzia di rating del credito comunica sia i rating sollecitati sia i rating non sollecitati. Essa indica se il rating è sollecitato o non sollecitato.
3. L’agenzia di rating del credito che comunica i dati per conto di un gruppo di agenzie può includere i dati delle agenzie di rating del credito di paesi terzi appartenenti allo stesso gruppo non utilizzati nell’Unione mediante avallo. Se non comunica tali dati, l’agenzia di rating del credito ne spiega il motivo nella comunicazione dei dati qualitativi.
4. L’agenzia di rating del credito comunica i dati di rating del credito riferiti almeno agli ultimi dieci anni prima dell’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1060/2009. L’agenzia di rating del credito che non ha emesso rating prima del 7 dicembre 1999 comunica i dati per i periodi di riferimento successivi alla prima data in cui ha emesso un rating del credito. L’agenzia di rating del credito non è tenuta a comunicare dati per i periodi di rating che precedono la sua registrazione o certificazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1060/2009 se può dimostrare che la comunicazione di tali dati non è proporzionata dal punto di vista della loro portata e complessità.
5. L’agenzia di rating del credito comunica i seguenti tipi di rating:
a)
rating di società;
b)
rating di strumenti finanziari strutturati;
c)
rating sovrani e rating di finanze pubbliche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2012:448:oj#art-3