Art. 5

Rating di strumenti finanziari strutturati

In vigore dal 21 mar 2012
Rating di strumenti finanziari strutturati 1.   Fatte salve le disposizioni specifiche dei paragrafi 2 e 3, per gli strumenti finanziari strutturati l’agenzia di rating del credito comunica i rating a lungo termine sulla base del rating dell’emissione. 2.   Per gli structured investment vehicles (veicoli di investimento strutturato) e per strutture analoghe, l’agenzia di rating del credito comunica i rating a lungo termine sulla base del rating dell’emittente. 3.   Per le asset-backed commercial papers (cambiali finanziarie garantite da attività), l’agenzia di rating del credito comunica i rating a breve termine sulla base del rating dell’emissione. 4.   Quando comunica i rating di strumenti finanziari strutturati, l’agenzia di rating del credito classifica i rating in una delle classi di attività di seguito specificate: a) strumenti finanziari emessi a fronte di operazioni di cartolarizzazione (ABS). Questa classe comprende le sottoclassi: prestiti per l’acquisto di automobili/barche/aerei, prestiti per studenti, prestiti al consumo, prestiti per assistenza sanitaria, prestiti per manufactured housing (case prefabbricate), prestiti per produzioni cinematografiche, prestiti alle imprese nel settore dei servizi pubblici (utility loans), locazione di impianti, prestiti su carte di credito, privilegi del fisco, crediti deteriorati, credit-linked notes, prestiti per veicoli per il tempo libero e camper, crediti commerciali; b) strumenti finanziari emessi a fronte della cartolarizzazione di mutui ipotecari (MBS) residenziali. Questa classe comprende le sottoclassi: MBS residenziali di prima qualità e non di prima qualità e home equity loans (prestiti ipotecari per i consumi); c) strumenti finanziari emessi a fronte della cartolarizzazione di mutui ipotecari (MBS) commerciali. Questa classe comprende le sottoclassi: prestiti per uffici o centri commerciali, prestiti a ospedali, residenze assistenziali, impianti di stoccaggio, prestiti a hotel, case di cura, prestiti industriali e proprietà immobiliari multifamiliari; d) collateralised debt obligations (CDO). Questa classe comprende le sottoclassi: collateralised loan obligations, collateralised bond obligations, collateralised synthetic obligations, single-tranche collateralised debt obligations, collateralised fund obligations, CDO di ABS e CDO di CDO; e) asset-backed commercial papers (cambiali finanziarie garantite da attività); f) altri strumenti finanziari strutturati non inclusi nelle classi precedenti, fra cui obbligazioni garantite strutturate, structured investment vehicles (veicoli di investimento strutturato), titoli collegati a assicurazioni (insurance-linked securities) e veicoli di cartolarizzazione del tipo derivative product companies (DPC). 5.   L’agenzia di rating del credito specifica a quale classe o sottoclasse (se applicabile) appartiene ogni strumento valutato. 6.   Ai fini dell’allegato II, tabella 1, campo 17, il codice del paese utilizzato per uno strumento è quello del paese di domicilio della maggior parte delle attività sottostanti. Qualora non sia possibile individuare il domicilio della maggior parte delle attività sottostanti, lo strumento valutato viene classificato come «internazionale».
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