Art. 6
Rating sovrani e rating di finanze pubbliche
In vigore dal 21 mar 2012
Rating sovrani e rating di finanze pubbliche
1. L’agenzia di rating del credito comunica i dati relativi ai rating sovrani e ai rating di finanze pubbliche sulla base del rating dell’emittente. L’agenzia di rating del credito classifica i rating in uno dei seguenti settori:
a)
rating sovrani in valuta locale;
b)
rating sovrani in valuta estera;
c)
rating di enti subsovrani e di enti locali, quali Stati e amministrazioni locali;
d)
rating di organizzazioni sovranazionali, quali istituzioni costituite, possedute e controllate da più di un governo sovrano, fra cui le organizzazioni rientranti nella sezione U (attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali) della classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (in appresso «NACE») (3);
e)
rating di enti pubblici, compresi quelli rientranti nelle sezioni O (amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria), P (istruzione) e Q (sanità e assistenza sociale) della NACE.
2. In ogni settore vengono comunicati i rating dell’emittente a breve termine e a lungo termine. Qualora il rating dell’emittente non sia disponibile, viene comunicato il rating del debito a lungo termine.
3. Ai fini dell’allegato II, tabella 1, campo 17, qualora non sia possibile individuare un paese specifico come paese di emissione per le organizzazioni sovranazionali di cui al paragrafo 1, lettera d), l’emittente valutato viene classificato come «internazionale».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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