Art. 8
Dati di rating
In vigore dal 21 mar 2012
Dati di rating
1. L’agenzia di rating del credito comunica i dati di rating di cui all’ nel formato specificato nell’allegato II, tabella 1.
2. Ai fini dell’allegato II, tabella 1, campo 12, l’agenzia di rating del credito segnala un inadempimento in relazione a un rating se si è verificato uno degli eventi di seguito descritti:
a)
il rating indica che si è verificato un inadempimento in base alla definizione di inadempimento dell’agenzia di rating del credito;
b)
il rating è stato ritirato in seguito all’insolvenza dell’entità valutata o alla ristrutturazione del debito;
c)
qualsiasi altro caso in cui l’agenzia di rating del credito ritiene che l’entità o lo strumento valutato sia in situazione di inadempimento, compromesso in maniera sostanziale o equivalente.
3. Per tutti i rating comunicati che vengono ritirati nel corso di uno specifico periodo di riferimento è indicato il motivo del ritiro nel campo 11 della tabella 1 dell’allegato II. I rating ritirati prima del 7 settembre 2010 possono essere inseriti nella categoria «cessazione della validità del rating dovuta ad altri motivi».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2012:448:oj#art-8