Art. 10
Cancellazione di dati di rating e comunicazione di dati di rating passati
In vigore dal 21 mar 2012
Cancellazione di dati di rating e comunicazione di dati di rating passati
1. Qualora vengano individuati errori materiali nei dati di rating comunicati, l’agenzia di rating del credito comunica la cancellazione di tali dati e li sostituisce.
2. Per la cancellazione dei dati di rating, l’agenzia di rating del credito adotta una delle seguenti misure:
a)
in caso di rating relativi al periodo di riferimento in corso, l’agenzia di rating del credito utilizza i campi specificati nell’allegato II, tabella 2. Dopo la cancellazione dei dati originari, invia una nuova versione dei dati;
b)
in caso di rating relativi a periodi di riferimento passati, l’agenzia di rating del credito può cancellare i dati di rating originari per tutti i periodi per i quali ha effettuato la comunicazione utilizzando il campo specificato nell’allegato II, tabella 2, precisando il motivo della cancellazione, e sostituisce quindi i dati originari per tutti i predetti periodi seguendo la procedura di cui all’, paragrafo 4.
3. Quando comunica i dati di rating retroattivamente, l’agenzia di rating del credito aggiunge ai campi del rating il periodo di riferimento passato del rating e il motivo della comunicazione dei dati di rating passati, come specificato nell’allegato II, tabella 1, campi 24 e 25.
Storico versioni
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