Art. 10

Cancellazione di dati di rating e comunicazione di dati di rating passati

In vigore dal 21 mar 2012
Cancellazione di dati di rating e comunicazione di dati di rating passati 1.   Qualora vengano individuati errori materiali nei dati di rating comunicati, l’agenzia di rating del credito comunica la cancellazione di tali dati e li sostituisce. 2.   Per la cancellazione dei dati di rating, l’agenzia di rating del credito adotta una delle seguenti misure: a) in caso di rating relativi al periodo di riferimento in corso, l’agenzia di rating del credito utilizza i campi specificati nell’allegato II, tabella 2. Dopo la cancellazione dei dati originari, invia una nuova versione dei dati; b) in caso di rating relativi a periodi di riferimento passati, l’agenzia di rating del credito può cancellare i dati di rating originari per tutti i periodi per i quali ha effettuato la comunicazione utilizzando il campo specificato nell’allegato II, tabella 2, precisando il motivo della cancellazione, e sostituisce quindi i dati originari per tutti i predetti periodi seguendo la procedura di cui all’, paragrafo 4. 3.   Quando comunica i dati di rating retroattivamente, l’agenzia di rating del credito aggiunge ai campi del rating il periodo di riferimento passato del rating e il motivo della comunicazione dei dati di rating passati, come specificato nell’allegato II, tabella 1, campi 24 e 25.
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