Art. 11
Canali di comunicazione e trasferimento dei dati
In vigore dal 21 mar 2012
Canali di comunicazione e trasferimento dei dati
1. Per comunicare i dati al registro centrale, l’agenzia di rating del credito si avvale delle strutture di comunicazione del sistema del registro centrale.
2. Tutti i file inviati al registro centrale e da questo ricevuti sono in formato XML conforme agli XSD emessi dall’AESFEM.
3. L’agenzia di rating del credito nomina i file secondo la convenzione di denominazione indicata dall’AESFEM.
4. L’agenzia di rating del credito conserva i file inviati al registro centrale e da questo ricevuti in formato elettronico per almeno cinque anni. I file sono messi a disposizione dell’AESFEM su richiesta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2012:448:oj#art-11