Art. 11

Canali di comunicazione e trasferimento dei dati

In vigore dal 21 mar 2012
Canali di comunicazione e trasferimento dei dati 1.   Per comunicare i dati al registro centrale, l’agenzia di rating del credito si avvale delle strutture di comunicazione del sistema del registro centrale. 2.   Tutti i file inviati al registro centrale e da questo ricevuti sono in formato XML conforme agli XSD emessi dall’AESFEM. 3.   L’agenzia di rating del credito nomina i file secondo la convenzione di denominazione indicata dall’AESFEM. 4.   L’agenzia di rating del credito conserva i file inviati al registro centrale e da questo ricevuti in formato elettronico per almeno cinque anni. I file sono messi a disposizione dell’AESFEM su richiesta.
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