Art. 6

Trasmissione delle informazioni da comunicare

In vigore dal 31 gen 2012
Trasmissione delle informazioni da comunicare 1.   Le informazioni comunicate ai sensi del regolamento (UE) n. 904/2010 sono trasmesse, per quanto possibile, unicamente con mezzi elettronici, tramite la rete CCN/CSI, ad eccezione: a) della richiesta di notifica di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) n. 904/2010 e dell’atto o della decisione di cui è richiesta la notifica; b) dei documenti originali comunicati ai sensi dell’ del regolamento (UE) n. 904/2010. 2.   Le autorità competenti degli Stati membri possono decidere di comunicare con mezzi elettronici le informazioni di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 1.
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