Art. 8

Informazioni scambiate nell’ambito del rimborso dell’IVA

In vigore dal 31 gen 2012
Informazioni scambiate nell’ambito del rimborso dell’IVA Quando lo Stato membro del rimborso notifica ad altri Stati membri che esso richiede ulteriori informazioni elettroniche codificate ai sensi dell’, paragrafo 2, della direttiva 2008/9/CE, per la trasmissione delle predette informazioni vengono utilizzati i codici specificati nell’allegato III del presente regolamento.
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