Art. 7
Informazioni ai soggetti passivi
In vigore dal 31 gen 2012
Informazioni ai soggetti passivi
1. Gli Stati membri forniscono i dettagli relativi alla fatturazione di cui all’allegato I del presente regolamento a norma dell’articolo 32 del regolamento (UE) n. 904/2010 attraverso il portale web creato dalla Commissione.
2. La Commissione mette il portale web di cui al paragrafo 1 a disposizione degli Stati membri che scelgano di pubblicare le seguenti informazioni supplementari:
a)
le informazioni in materia di archiviazione delle fatture elencate all’allegato II;
b)
le ulteriori informazioni elettroniche codificate richieste dagli Stati membri a norma dell’, paragrafo 2, della direttiva 2008/9/CE;
c)
fino al 31 dicembre 2014 l’aliquota normale dell’imposta di cui all’articolo 42, secondo comma, del regolamento (UE) n. 904/2010;
d)
a decorrere dal 1o gennaio 2015 l’aliquota d’imposta applicabile alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi prestati per via elettronica di cui all’articolo 47, secondo comma, del regolamento (UE) n. 904/2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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