Art. 5

Frequenza della trasmissione di informazioni

In vigore dal 31 gen 2012
Frequenza della trasmissione di informazioni Se si utilizza il sistema di scambio automatico, le informazioni relative alle categorie e alle sottocategorie contemplate rispettivamente dagli sono trasmesse non appena sono disponibili e, in ogni caso, entro tre mesi dalla fine del trimestre durante il quale tali informazioni sono state messe a disposizione.
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