Art. 4
Notifica di astensione dalla partecipazione allo scambio di informazioni senza preventiva richiesta
In vigore dal 31 gen 2012
Notifica di astensione dalla partecipazione allo scambio di informazioni senza preventiva richiesta
Entro il 20 maggio 2012 ciascuno Stato membro notifica, per iscritto, alla Commissione la decisione che esso intende adottare ai sensi dell’, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 904/2010, circa la sua eventuale astensione dalla partecipazione allo scambio automatico di una o più categorie o sottocategorie d’informazioni di cui agli del presente regolamento. La Commissione trasmette agli altri Stati membri le informazioni relative alle categorie per le quali uno Stato membro si è astenuto.
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