Art. 2
Categorie di scambio di informazioni senza preventiva richiesta
In vigore dal 31 gen 2012
Categorie di scambio di informazioni senza preventiva richiesta
Le categorie d’informazioni oggetto di uno scambio automatico ai sensi dell’ del regolamento (UE) n. 904/2010 sono le seguenti:
1)
informazioni relative agli operatori non stabiliti;
2)
informazioni sui mezzi di trasporto nuovi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2012:79:oj#art-2