Art. 2 · Categorie di scambio di informazioni senza preventiva richiesta

Art. 2

Categorie di scambio di informazioni senza preventiva richiesta

In vigore dal 31 gen 2012
Categorie di scambio di informazioni senza preventiva richiesta Le categorie d’informazioni oggetto di uno scambio automatico ai sensi dell’ del regolamento (UE) n. 904/2010 sono le seguenti: 1) informazioni relative agli operatori non stabiliti; 2) informazioni sui mezzi di trasporto nuovi.
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