Art. 25
In vigore dal 18 gen 2012
1. È vietato agli enti creditizi e finanziari che rientrano nell'ambito di applicazione dell' di:
a)
aprire un nuovo conto bancario presso un ente creditizio o finanziario siriano;
b)
aprire nuovi conti di corrispondenza presso un ente creditizio o finanziario siriano;
c)
aprire un nuovo ufficio di rappresentanza, una nuova succursale o una nuova controllata in Siria;
d)
costituire una nuova impresa comune con un ente creditizio o finanziario siriano.
2. È vietato:
a)
autorizzare l'apertura di un ufficio di rappresentanza o l'apertura di una succursale o controllata di un ente creditizio o finanziario siriano nell'Unione;
b)
concludere accordi per, o per conto di, qualsiasi ente creditizio o finanziario siriano relativi all'apertura di un ufficio di rappresentanza o all'istituzione di una succursale o di una controllata nell'Unione;
c)
concedere un’autorizzazione per l'avvio e il proseguimento dell'attività di un ente creditizio o finanziario o per qualsiasi altra attività che richieda un'autorizzazione preventiva, da parte di un ufficio di rappresentanza, di una succursale o controllata di un qualsiasi ente creditizio o finanziario siriano, se l'ufficio di rappresentanza, la succursale o la controllata non erano operativi prima del 19 gennaio 2012;
d)
acquisire o aumentare la partecipazione o acquisire qualsiasi altro diritto di proprietà in un ente creditizio o finanziario che rientri nell'ambito d'applicazione dell' da parte di qualsiasi ente creditizio o finanziario siriano.
Storico versioni
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