Art. 20

In vigore dal 18 gen 2012
In deroga all', e purché un pagamento da parte di una persona, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato II o II bis sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un'obbligazione sorta per la persona, l'entità o l'organismo in questione prima della data di designazione di tale persona, entità o organismo, le autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell'allegato III, possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati purché il pagamento non sia direttamente o indirettamente ricevuto da una persona o entità di cui all'.
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