Art. 23
In vigore dal 18 gen 2012
La Banca europea per gli investimenti (BEI):
a)
non effettua erogazioni o pagamenti nell'ambito di accordi di prestito esistenti tra lo Stato siriano o qualsiasi sua autorità pubblica e la BEI o connessi agli stessi; e
b)
sospende ogni contratto di prestazione di servizi di assistenza tecnica esistente per progetti finanziati nell'ambito degli accordi di prestito di cui alla lettera a) e che devono essere eseguiti in Siria a beneficio diretto e indiretto dello Stato siriano o di qualsiasi sua autorità pubblica.
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