Art. 27

In vigore dal 18 gen 2012
Nessun diritto, incluso ai fini di risarcimento o indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione, sanzione pecuniaria o diritto coperto da garanzia, diritto di proroga o pagamento di una garanzia, compresi i diritti risultanti da lettere di credito e strumenti analoghi, dovrebbe essere concesso al governo della Siria, ai suoi enti, entità giuridiche e agenzie pubblici, o nei confronti di qualsiasi persona o entità che avanzi diritti tramite o a favore di tale governo, in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, del tutto o in parte, le misure adottate ai sensi del presente regolamento.
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