Art. 15

In vigore dal 18 gen 2012
1.   Gli allegati II e II bis contengono quanto segue: a) nell'allegato II sono elencate le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi che il Consiglio ha identificato, a norma dell', paragrafo 1, della decisione 2011/782/PESC, come persone o entità responsabili della violenta repressione a danno della popolazione civile in Siria, persone ed entità che traggono vantaggio dal regime o che lo sostengono e le persone fisiche o giuridiche ad essi associate, e a cui non si applica l' del presente regolamento; b) nell'allegato II bis sono elencate le entità che il Consiglio ha identificato, a norma dell', paragrafo 1, della decisione 2011/782/PESC, come entità associate alle persone o alle entità responsabili della violenta repressione a danno della popolazione civile in Siria o alle persone ed entità che traggono vantaggio dal regime o che lo sostengono e a cui si applica l' del presente regolamento. 2.   Gli allegati II e II bis riportano i motivi dell'inserimento delle persone, delle entità e degli organismi interessati nell'elenco. 3.   Gli allegati II e II bis riportano inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per individuare le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi interessati. Riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Riguardo alle persone giuridiche, alle entità e agli organismi, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.
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Art. 15 Regolamento (UE) 2012/36 — Testo vigente | Portale Normativo