Art. 25

Art. 25

In vigore dal 18 gen 2012
1.   È vietato agli enti creditizi e finanziari che rientrano nell'ambito di applicazione dell' di: a) aprire un nuovo conto bancario presso un ente creditizio o finanziario siriano; b) aprire nuovi conti di corrispondenza presso un ente creditizio o finanziario siriano; c) aprire un nuovo ufficio di rappresentanza, una nuova succursale o una nuova controllata in Siria; d) costituire una nuova impresa comune con un ente creditizio o finanziario siriano. 2.   È vietato: a) autorizzare l'apertura di un ufficio di rappresentanza o l'apertura di una succursale o controllata di un ente creditizio o finanziario siriano nell'Unione; b) concludere accordi per, o per conto di, qualsiasi ente creditizio o finanziario siriano relativi all'apertura di un ufficio di rappresentanza o all'istituzione di una succursale o di una controllata nell'Unione; c) concedere un’autorizzazione per l'avvio e il proseguimento dell'attività di un ente creditizio o finanziario o per qualsiasi altra attività che richieda un'autorizzazione preventiva, da parte di un ufficio di rappresentanza, di una succursale o controllata di un qualsiasi ente creditizio o finanziario siriano, se l'ufficio di rappresentanza, la succursale o la controllata non erano operativi prima del 19 gennaio 2012; d) acquisire o aumentare la partecipazione o acquisire qualsiasi altro diritto di proprietà in un ente creditizio o finanziario che rientri nell'ambito d'applicazione dell' da parte di qualsiasi ente creditizio o finanziario siriano.
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