Art. 13

Autorizzazioni di pesca

In vigore dal 13 dic 2011
Autorizzazioni di pesca Le navi autorizzate a partecipare alla pesca della lampuga ricevono un’autorizzazione di pesca conformemente all’ del regolamento (CE) n. 1224/2009 e sono incluse in un elenco fornito alla Commissione dallo Stato membro interessato indicante il nome della nave e il numero di registro della flotta UE. Le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri sono tenute ad avere un’autorizzazione di pesca. Il presente requisito si applica anche alla zona di gestione di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006.
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