Art. 7

Navi autorizzate

In vigore dal 13 dic 2011
Navi autorizzate 1.   Alle navi autorizzate a svolgere attività di pesca nella zona di cui all’ gli Stati membri di bandiera rilasciano un’autorizzazione di pesca in conformità dell’ del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (9). 2.   Le navi che non hanno comprovato un’attività di pesca nella zona di cui all’ anteriormente al 31 dicembre 2008 non sono autorizzate ad avviare attività di pesca in tale zona. 3.   Entro il 16 febbraio 2012 gli Stati membri comunicano alla Commissione gli atti della legislazione nazionale in vigore al 31 dicembre 2008 relativamente: a) al numero massimo di ore per giorno per cui una nave è autorizzata a esercitare l’attività di pesca; b) al numero massimo di giorni per settimana che una nave è autorizzata a trascorrere in mare e a essere assente dal porto; e c) ai termini obbligatori entro cui le navi battenti la loro bandiera devono uscire dalla zona e fare ritorno al porto di registrazione.
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