Art. 26

Delega di poteri

In vigore dal 13 dic 2011
Delega di poteri Nella misura in cui è necessario al fine di attuare nel diritto dell’Unione le modifiche, che diventano obbligatorie per l’Unione, a vigenti misure CGPM che sono già state attuate nel diritto dell’Unione, la Commissione ha il potere di adottare atti delegati ai sensi dell’, allo scopo di modificare le disposizioni del presente regolamento per quanto riguarda: a) la trasmissione al segretario esecutivo della CGPM delle informazioni di cui all’, paragrafo 4; b) la trasmissione al segretario esecutivo della CGPM dell’elenco delle navi autorizzate di cui all’; c) le misure relative allo stato di approdo di cui agli articoli da 18 a 22; d) la cooperazione, l’informazione e la rendicontazione di cui agli ; e) la tabella, la mappa e le coordinate geografiche delle sottozone geografiche CGPM («GSA») di cui all’allegato I; f) le procedure di ispezione delle navi da parte dello Stato di approdo di cui all’allegato II; e g) le matrici statistiche della CGPM di cui all’allegato III.
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