Art. 28
Modifiche al regolamento (CE) n. 1967/2006
In vigore dal 13 dic 2011
Modifiche al regolamento (CE) n. 1967/2006
Il regolamento (CE) n. 1967/2006 è così modificato:
1)
all’, il paragrafo 3 è soppresso;
2)
all’, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Per le reti trainate diverse da quelle di cui al paragrafo 4, la dimensione minima delle maglie è la seguente:
a)
una maglia quadrata da 40 mm nel sacco; o
b)
a richiesta debitamente motivata dell’armatore, una rete con maglie a losanga di 50 mm aventi una selettività riconosciuta equivalente o superiore a quella di una maglia di cui alla lettera a).
I pescherecci sono autorizzati a utilizzare e tenere a bordo solo uno dei due tipi di rete.
La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 30 giugno 2012, una relazione sull’attuazione del presente paragrafo, e in base alla stessa e alle informazioni fornite dagli Stati membri anteriormente al 31 dicembre 2011 propone, se del caso, le dovute modifiche.»;
3)
l’ è soppresso;
4)
all’, i paragrafi 1 e 4 sono soppressi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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