Art. 28 · Modifiche al regolamento (CE) n. 1967/2006

Art. 28

Modifiche al regolamento (CE) n. 1967/2006

In vigore dal 13 dic 2011
Modifiche al regolamento (CE) n. 1967/2006 Il regolamento (CE) n. 1967/2006 è così modificato: 1) all’, il paragrafo 3 è soppresso; 2) all’, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Per le reti trainate diverse da quelle di cui al paragrafo 4, la dimensione minima delle maglie è la seguente: a) una maglia quadrata da 40 mm nel sacco; o b) a richiesta debitamente motivata dell’armatore, una rete con maglie a losanga di 50 mm aventi una selettività riconosciuta equivalente o superiore a quella di una maglia di cui alla lettera a). I pescherecci sono autorizzati a utilizzare e tenere a bordo solo uno dei due tipi di rete. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 30 giugno 2012, una relazione sull’attuazione del presente paragrafo, e in base alla stessa e alle informazioni fornite dagli Stati membri anteriormente al 31 dicembre 2011 propone, se del caso, le dovute modifiche.»; 3) l’ è soppresso; 4) all’, i paragrafi 1 e 4 sono soppressi.
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