Art. 17

Registro delle navi autorizzate

In vigore dal 13 dic 2011
Registro delle navi autorizzate 1.   Entro il 1o dicembre di ogni anno, ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione, tramite il supporto informatico abituale, un elenco aggiornato delle navi di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri, battenti la sua bandiera e registrate nel suo territorio, autorizzate a pescare nella zona dell’accordo CGPM tramite il rilascio di una autorizzazione di pesca. 2.   L’elenco di cui al paragrafo 1 comprende in particolare le seguenti informazioni: a) il numero di registro della flotta UE e la sua marcatura esterna, quale definita nell’allegato I del regolamento (CE) n. 26/2004 del Consiglio; b) il periodo durante il quale la pesca e/o il trasbordo sono autorizzati; c) gli attrezzi da pesca utilizzati. 3.   La Commissione trasmette l’elenco aggiornato al segretario esecutivo della CGPM entro il 1o gennaio di ogni anno, affinché tali navi possano essere iscritte nel registro CGPM delle navi di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri autorizzate a pescare nella zona di applicazione dall’accordo CGPM («registro CGPM»). 4.   Qualsiasi modifica da apportare all’elenco di cui al paragrafo 1 è comunicata alla Commissione, per trasmissione al segretario esecutivo della CGPM, tramite il supporto informatico abituale, almeno 10 giorni lavorativi prima della data in cui la nave inizia le attività di pesca nella zona dell’accordo CGPM. 5.   Ai pescherecci UE di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri non figuranti nell’elenco di cui al paragrafo 1 è vietato pescare, conservare a bordo, trasbordare o sbarcare qualsiasi tipo di pesce o di mollusco all’interno della zona dell’accordo CGPM. 6.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che: a) solo alle navi battenti la loro bandiera, che figurano nell’elenco di cui al paragrafo 1 e che detengono a bordo un’autorizzazione di pesca da essi rilasciata, sia permesso, alle condizioni indicate nella stessa, svolgere attività di pesca nella zona dell’accordo CGPM; b) nessuna autorizzazione di pesca venga concessa alle navi che hanno svolto attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata («pesca INN») nella zona dell’accordo CGPM o altrove, a meno che i nuovi armatori non forniscano prove documentarie adeguate che dimostrino che gli armatori e operatori precedenti non possiedono più alcun interesse giuridico, beneficiario o finanziario connesso con le navi suddette, né esercitano alcuna forma di controllo su di esse, o che le loro navi non partecipano né sono associate ad attività di pesca INN; c) nella misura possibile, la loro legislazione nazionale proibisca agli armatori e operatori di navi battenti la loro bandiera, incluse nell’elenco di cui al paragrafo 1, di partecipare o essere associate ad attività di pesca esercitate nella zona coperta dall’accordo CGPM da navi che non figurano nel registro CGPM; d) nella misura possibile, la loro legislazione nazionale preveda che gli armatori di navi battenti la loro bandiera incluse nell’elenco di cui al paragrafo 1 siano cittadini o soggetti giuridici dello Stato membro di bandiera; e) le loro navi siano conformi all’insieme delle norme pertinenti della CGPM in materia di conservazione e di gestione. 7.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di pesci e molluschi catturati nella zona dell’accordo CGPM da navi di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri che non figurano nel registro CGPM. 8.   Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione ogni informazione che induca il sospetto fondato che navi di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri che non figurano nel registro CGPM svolgono attività di pesca e/o di trasbordo di pesci e molluschi nella zona coperta dall’accordo CGPM.
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