Art. 12

Fermo stagionale

In vigore dal 13 dic 2011
Fermo stagionale 1.   La pesca della lampuga (Coryphaena hippurus) condotta con l’uso di dispositivi di concentrazione del pesce («FAD») è vietata dal 1o gennaio al 14 agosto di ogni anno. 2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri che siano in grado di dimostrare che, a causa delle avverse condizioni atmosferiche, le navi battenti la loro bandiera non sono riuscite a utilizzare i giorni di pesca normalmente a loro disposizione, possono riportare i giorni persi dalle loro navi nella pesca con l’uso di FAD fino al 31 gennaio dell’anno successivo. In questo caso, gli Stati membri trasmettono alla Commissione entro fine anno una domanda indicante il numero di giorni da riportare. 3.   I paragrafi 1 e 2 si applicano anche alla zona di gestione di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006. 4.   La domanda di cui al paragrafo 2 contiene le seguenti informazioni: a) una relazione che illustri i particolari della cessazione dell’attività di pesca in questione, incluse le pertinenti informazioni giustificative di tipo meteorologico; b) il nome della nave e il numero di registro della flotta UE. 5.   La Commissione decide in merito alle domande di cui al paragrafo 2 entro sei settimane dalla data di ricevimento della domanda e informa per iscritto gli Stati membri della sua decisione. 6.   La Commissione comunica al segretario esecutivo della CGPM le decisioni adottate ai sensi del paragrafo 5. Entro il 1o novembre di ciascun anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sul riporto dei giorni persi nel corso dell’anno precedente come indicato al paragrafo 2. 7.   La Commissione può adottare atti di esecuzione riguardo alle modalità relative al formato e alla trasmissione delle domande di cui al paragrafo 4 e della relazione sul riporto di cui al paragrafo 6. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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