Art. 10
Istituzione di zone soggette a restrizioni dell’attività di pesca
In vigore dal 13 dic 2011
Istituzione di zone soggette a restrizioni dell’attività di pesca
La pesca con draghe trainate e reti a strascico è vietata nelle zone geografiche seguenti:
a)
zona di restrizione della pesca in acque profonde «Barriera corallina di Lophelia al largo di Capo Santa Maria di Leuca», delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:
—
39° 27,72' N, 18° 10,74' E,
—
39° 27,80' N, 18° 26,68' E,
—
39° 11,16' N, 18° 32,58' E,
—
39° 11,16' N, 18° 04,28' E;
b)
zona di restrizione della pesca in acque profonde «Infiltrazioni fredde di idrocarburi del delta del Nilo», delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:
—
31° 30,00' N, 33° 10,00' E,
—
31° 30,00' N, 34° 00,00' E,
—
32° 00,00' N, 34° 00,00' E,
—
32° 00,00' N, 33° 10,00' E;
c)
zona di restrizione della pesca in acque profonde «Montagna sottomarina di Eratostene», delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:
—
33° 00,00' N, 32° 00,00' E,
—
33° 00,00' N, 33° 00,00' E,
—
34° 00,00' N, 33° 00,00' E,
—
34° 00,00' N, 32° 00,00' E.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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