Art. 10

Istituzione di zone soggette a restrizioni dell’attività di pesca

In vigore dal 13 dic 2011
Istituzione di zone soggette a restrizioni dell’attività di pesca La pesca con draghe trainate e reti a strascico è vietata nelle zone geografiche seguenti: a) zona di restrizione della pesca in acque profonde «Barriera corallina di Lophelia al largo di Capo Santa Maria di Leuca», delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti: — 39° 27,72' N, 18° 10,74' E, — 39° 27,80' N, 18° 26,68' E, — 39° 11,16' N, 18° 32,58' E, — 39° 11,16' N, 18° 04,28' E; b) zona di restrizione della pesca in acque profonde «Infiltrazioni fredde di idrocarburi del delta del Nilo», delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti: — 31° 30,00' N, 33° 10,00' E, — 31° 30,00' N, 34° 00,00' E, — 32° 00,00' N, 34° 00,00' E, — 32° 00,00' N, 33° 10,00' E; c) zona di restrizione della pesca in acque profonde «Montagna sottomarina di Eratostene», delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti: — 33° 00,00' N, 32° 00,00' E, — 33° 00,00' N, 33° 00,00' E, — 34° 00,00' N, 33° 00,00' E, — 34° 00,00' N, 32° 00,00' E.
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