Art. 14

Raccolta dei dati

In vigore dal 13 dic 2011
Raccolta dei dati 1.   Fatto salvo il regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (10), gli Stati membri mettono a punto un adeguato sistema di raccolta e trattamento dei dati relativi alle catture e allo sforzo di pesca. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 15 gennaio di ogni anno il numero delle navi impegnate nelle attività di pesca, così come il totale degli sbarchi e dei trasbordi di lampuga effettuati nel corso dell’anno precedente dalle navi battenti la loro bandiera in tutte le sottozone geografiche coperte dall’accordo CGPM, come indicato nell’allegato I. La Commissione può adottare atti di esecuzione riguardo alle modalità relative al formato e alla trasmissione di tali relazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. 3.   La Commissione trasmette le informazioni inviate dagli Stati membri al segretario esecutivo della CGPM.
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Raccolta dei dati (Art. 14 Regolamento (UE) 2011/1343) — Testo vigente | Portale Normativo