Art. 2
Definizioni
In vigore dal 13 dic 2011
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) «colture permanenti»: coltivazioni fuori avvicendamento, diverse dai prati permanenti e dai pascoli, che occupano il terreno per più annate e forniscono raccolti ripetuti;
2) «parcella piantata»: una parcella agricola, quale definita all’, punto 1, del regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo (7), coltivata a colture permanenti di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento;
3) «superficie piantata»: la superficie delle parcelle occupata da una piantagione omogenea di una data coltura permanente, arrotondata a 0,1 ettaro (ha);
4) «anno del raccolto»: l’anno civile in cui ha inizio la raccolta;
5) «densità»: il numero di piante per ettaro;
6) «periodo abituale di impianto»: il periodo dell’anno durante il quale le colture permanenti sono abitualmente piantate, compreso tra metà autunno e metà primavera dell’anno successivo;
7) «anno di impianto»: il primo anno nel quale la pianta presenta uno sviluppo vegetativo dopo la messa a dimora nel luogo di produzione definitivo;
8) «età»: il numero di anni a partire dall’anno d’impianto, considerato l’anno 1;
9) «meli che producono mele da tavola, peri che producono pere da tavola e peschi che producono pesche da tavola»: piantagioni di meli, di peri e di peschi, esclusi quelli specificamente destinati alla trasformazione industriale. Qualora risulti impossibile individuare le piantagioni destinate alla trasformazione industriale, le relative superfici rientrano nella presente categoria;
10) «viti destinate ad altri fini»: l’intera superficie vitata da includere nello schedario viticolo come stabilito a norma dell’ del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (8);
11) «uve a duplice attitudine»: uve ottenute da varietà che figurano nella classificazione delle varietà di viti realizzata dagli Stati membri a norma dell’articolo 120 bis, paragrafi da 2 a 6, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (9), che sono prodotte, per la stessa unità amministrativa, quali varietà di uve da vino e, secondo il caso, quali varietà di uve da tavola, varietà di uve da essiccare o varietà di uve destinate all’elaborazione di acquavite di vino;
12) «colture consociate»: la combinazione di colture che occupano simultaneamente la stessa parcella.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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