Art. 4
Produzione dei dati
In vigore dal 13 dic 2011
Produzione dei dati
1. Salvo che sia stata esercitata la facoltà di cui all’, paragrafo 2, gli Stati membri la cui superficie piantata abbia almeno 1 000 ha di ciascuna coltura individuale di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) a l), producono, nel corso del 2012 e, successivamente, ogni cinque anni, i dati di cui all’allegato I.
2. Gli Stati membri la cui superficie piantata abbia almeno 500 ha di ciascuna coltura individuale di cui all’, paragrafo 1, lettera m), producono nel corso del 2015 e, successivamente, ogni cinque anni, i dati di cui all’allegato II.
3. Per tener conto degli sviluppi economici e tecnici, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ riguardo alla modifica:
—
della disaggregazione delle specie per gruppi, classi di densità e classi d’età di cui all’allegato I, e
—
delle variabili/caratteristiche, classi di dimensione, grado di specializzazione e varietà di vite di cui all’allegato II,
salvo per quanto riguarda la natura facoltativa delle informazioni richieste.
Nell’esercizio di tale potere, la Commissione garantisce che i suoi atti delegati non comportino ulteriori significativi oneri amministrativi per gli Stati membri e per i rispondenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2011:1337:oj#art-4