Art. 6
Requisiti di precisione
In vigore dal 13 dic 2011
Requisiti di precisione
1. Gli Stati membri che effettuano indagini a campione per ottenere le statistiche sulle colture permanenti adottano tutte le misure necessarie per far sì che il coefficiente di variazione dei dati della superficie piantata per ciascuna delle colture di cui all’, paragrafo 1 non superi, a livello nazionale, il 3 %.
2. Gli Stati membri che decidono di utilizzare fonti di informazioni statistiche diverse dalle indagini si accertano che la qualità delle informazioni così ottenute sia almeno pari a quella delle informazioni ricavate da indagini statistiche.
3. Gli Stati membri che decidono di utilizzare una fonte amministrativa per fornire le statistiche sulle colture permanenti di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) a l), ne informano in anticipo la Commissione e forniscono precisazioni riguardo al metodo da usare e alla qualità dei dati provenienti da detta fonte.
Storico versioni
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