Art. 8

Trasmissione alla Commissione

In vigore dal 13 dic 2011
Trasmissione alla Commissione 1.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati di cui agli allegati I e II entro il 30 settembre dell’anno successivo al periodo di riferimento. 2.   La Commissione adotta gli atti di esecuzione relativi al formato tecnico appropriato per la trasmissione dei dati di cui agli allegati I e II. Questi atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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