Art. 9
Relazione metodologica e relazione sulla qualità
In vigore dal 13 dic 2011
Relazione metodologica e relazione sulla qualità
1. Ai fini del presente regolamento, i criteri di qualità da applicare ai dati da trasmettere sono quelli di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009.
2. Entro il 30 settembre 2013 e, successivamente, ogni cinque anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) relazioni sulla qualità dei dati trasmessi e sui metodi impiegati per le statistiche sulle colture permanenti di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) a l), del presente regolamento.
3. Entro il 30 settembre 2016 e, successivamente, ogni cinque anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) relazioni sulla qualità dei dati pervenuti e sui metodi impiegati per le statistiche sulla coltura permanente di cui all’, paragrafo 1, lettera m), del presente regolamento.
4. Le relazioni descrivono:
a)
l’organizzazione delle indagini contemplate dal presente regolamento e la metodologia utilizzata;
b)
il livello di precisione e la copertura raggiunti per le indagini per campione di cui al presente regolamento; e
c)
la qualità delle fonti utilizzate, diverse dalle indagini, sulla base dei criteri di qualità di cui al paragrafo 1.
5. Gli Stati membri informano la Commissione di qualsiasi modifica che riguardi i metodi impiegati o di altre modifiche che possano influenzare sensibilmente le statistiche sulle colture permanenti al più tardi tre mesi prima dell’entrata in vigore della modifica in questione.
6. È tenuto presente il principio che i costi e gli oneri aggiuntivi devono rimanere contenuti entro limiti ragionevoli.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2011:1337:oj#art-9