Art. 9

Relazione metodologica e relazione sulla qualità

In vigore dal 13 dic 2011
Relazione metodologica e relazione sulla qualità 1.   Ai fini del presente regolamento, i criteri di qualità da applicare ai dati da trasmettere sono quelli di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009. 2.   Entro il 30 settembre 2013 e, successivamente, ogni cinque anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) relazioni sulla qualità dei dati trasmessi e sui metodi impiegati per le statistiche sulle colture permanenti di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) a l), del presente regolamento. 3.   Entro il 30 settembre 2016 e, successivamente, ogni cinque anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) relazioni sulla qualità dei dati pervenuti e sui metodi impiegati per le statistiche sulla coltura permanente di cui all’, paragrafo 1, lettera m), del presente regolamento. 4.   Le relazioni descrivono: a) l’organizzazione delle indagini contemplate dal presente regolamento e la metodologia utilizzata; b) il livello di precisione e la copertura raggiunti per le indagini per campione di cui al presente regolamento; e c) la qualità delle fonti utilizzate, diverse dalle indagini, sulla base dei criteri di qualità di cui al paragrafo 1. 5.   Gli Stati membri informano la Commissione di qualsiasi modifica che riguardi i metodi impiegati o di altre modifiche che possano influenzare sensibilmente le statistiche sulle colture permanenti al più tardi tre mesi prima dell’entrata in vigore della modifica in questione. 6.   È tenuto presente il principio che i costi e gli oneri aggiuntivi devono rimanere contenuti entro limiti ragionevoli.
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