Art. 10
Deroga
In vigore dal 13 dic 2011
Deroga
1. Nel caso in cui l’applicazione del presente regolamento al sistema nazionale di statistica di un determinato Stato membro richieda notevoli adeguamenti e sia suscettibile di provocare rilevanti problemi di ordine pratico per quanto riguarda le colture permanenti di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) a l), la Commissione può adottare atti di esecuzione concedendo una deroga alla sua applicazione nello Stato membro in questione fino al 31 dicembre 2012. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
2. Ai fini del paragrafo 1, uno Stato membro trasmette alla Commissione una richiesta debitamente motivata entro il 1o febbraio 2012.
3. Gli Stati membri che beneficiano di una deroga continuano ad applicare la direttiva 2001/109/CE.
Storico versioni
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