Art. 3

Copertura

In vigore dal 13 dic 2011
Copertura 1.   Le statistiche da fornire per le colture permanenti di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) a l), dell’ sono rappresentative di almeno il 95 % della superficie totale piantata la cui produzione è esclusivamente o principalmente destinata al mercato di ciascuna coltura permanente di ciascuno Stato membro. 2.   Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri possono escludere le aziende la cui superficie è inferiore alla soglia di 0,2 ha di ciascuna coltura permanente la cui produzione è destinata esclusivamente o principalmente al mercato di ciascuno Stato membro. Se la superficie occupata da tali aziende è inferiore al 5 % della superficie piantata totale della singola coltura, gli Stati membri possono innalzare la soglia in questione purché ciò non comporti l’esclusione di oltre il 5 % in più della superficie piantata totale della singola coltura. 3.   La superficie delle colture consociate è ripartita tra le diverse colture in proporzione alla superficie occupata da ciascuna di esse. 4.   Le statistiche sulla coltura permanente di cui all’, paragrafo 1, lettera m), del presente regolamento sono fornite utilizzando i dati disponibili contenuti nello schedario viticolo di cui all’articolo 185 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 per tutte le aziende incluse in detto schedario, come previsto all’, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 436/2009.
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