Definizione data dalla norma indicata.
uve ottenute da varietà che figurano nella classificazione delle varietà di viti realizzata dagli Stati membri a norma dell’articolo 120 bis, paragrafi da 2 a 6, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (9), che sono prodotte, per la stessa unità amministrativa, quali varietà di uve da vino e, secondo il caso, quali varietà di uve da tavola, varietà di uve da essiccare o varietà di uve destinate all’elaborazione di acquavite di vino
Fonte: reg-2011-12-13-1337 — art. 2 →