Art. 9
Requisiti in materia di sicurezza
In vigore dal 22 nov 2011
Requisiti in materia di sicurezza
1. Entro il 5 febbraio 2015 gli Stati membri garantiscono che le parti interessate effettuino una valutazione della sicurezza di tutti i sistemi esistenti, di cui all’, paragrafo 1, lettere b), c) e d).
2. Gli Stati membri garantiscono che qualsiasi modifica degli attuali sistemi di cui all’, paragrafo 1, lettere b), c) e d), ovvero l’introduzione di nuovi sistemi, sia preceduta da una valutazione di sicurezza comprendente l’individuazione dei pericoli e la valutazione e la riduzione dei rischi, eseguita dalle parti interessate.
3. Durante le valutazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, sono considerati requisiti di sicurezza minimi quelli specificati nell’allegato VI.
Storico versioni
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