Art. 9

Requisiti in materia di sicurezza

In vigore dal 22 nov 2011
Requisiti in materia di sicurezza 1.   Entro il 5 febbraio 2015 gli Stati membri garantiscono che le parti interessate effettuino una valutazione della sicurezza di tutti i sistemi esistenti, di cui all’, paragrafo 1, lettere b), c) e d). 2.   Gli Stati membri garantiscono che qualsiasi modifica degli attuali sistemi di cui all’, paragrafo 1, lettere b), c) e d), ovvero l’introduzione di nuovi sistemi, sia preceduta da una valutazione di sicurezza comprendente l’individuazione dei pericoli e la valutazione e la riduzione dei rischi, eseguita dalle parti interessate. 3.   Durante le valutazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, sono considerati requisiti di sicurezza minimi quelli specificati nell’allegato VI.
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Requisiti in materia di sicurezza (Art. 9 Regolamento (UE) 2011/1207) — Testo vigente | Portale Normativo