Art. 2
Campo d’applicazione
In vigore dal 22 nov 2011
Campo d’applicazione
1. Il presente regolamento si applica alla catena di sorveglianza costituita:
a)
dai sistemi di sorveglianza di bordo, dai loro componenti e dalle relative procedure;
b)
dai sistemi di sorveglianza a terra, dai loro componenti e dalle relative procedure;
c)
dai sistemi di trattamento dei dati di sorveglianza, dai loro componenti e dalle relative procedure;
d)
dai sistemi di comunicazione terra-terra utilizzati per la distribuzione dei dati di sorveglianza, dai loro componenti e dalle relative procedure.
2. Il presente regolamento si applica a tutti i voli operanti come traffico aereo generale conformemente alle regole del volo strumentale all’interno dello spazio aereo definito all’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), ad eccezione dell’, paragrafi 3 e 4, che si applica a tutti i voli operanti come traffico aereo generale.
3. Il presente regolamento si applica ai fornitori di servizi del traffico aereo che prestano servizi di controllo del traffico aereo sulla base di dati di sorveglianza e ai fornitori di servizi di comunicazione, navigazione o sorveglianza che utilizzano i sistemi di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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