Art. 4
Requisiti di prestazione
In vigore dal 22 nov 2011
Requisiti di prestazione
1. I fornitori di servizi di navigazione aerea garantiscono un’operatività ininterrotta all’interno dello spazio aereo sotto la loro responsabilità e nelle zone confinanti con gli spazi aerei adiacenti, applicando adeguati requisiti minimi di separazione per la separazione degli aeromobili.
2. I fornitori di servizi di navigazione aerea provvedono affinché siano dispiegati i sistemi di cui all’, paragrafo 1, lettere b), c) e d), al fine di garantire i minimi di separazione di cui al paragrafo 1.
3. I fornitori di servizi di navigazione aerea provvedono affinché i dati in uscita dalla catena di sorveglianza di cui all’, paragrafo 1, siano conformi ai requisiti di prestazione di cui all’allegato I, a condizione che le funzioni dei componenti di bordo siano conformi ai requisiti di cui all’allegato II.
4. Qualora un fornitore di servizi di navigazione aerea identifichi un aeromobile la cui avionica evidenzia anomalie funzionali, comunica all’operatore che opera il volo lo scostamento dai requisiti di prestazione. L’operatore effettua gli opportuni accertamenti prima che abbia inizio il volo successivo e apporta le rettifiche necessarie, conformemente alle normali procedure correttive e di manutenzione dell’aeromobile e della relativa avionica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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