Art. 7
Procedure correlate
In vigore dal 22 nov 2011
Procedure correlate
1. Conformemente alle disposizioni dell’allegato V, i fornitori di servizi di navigazione aerea verificano il livello di efficienza della catena di sorveglianza a terra prima della sua messa in servizio e, in seguito, con cadenza periodica.
2. Gli operatori si assicurano che siano effettuati controlli almeno ogni due anni e ogniqualvolta sia riscontrata un’anomalia su uno specifico aeromobile, in modo che gli elementi dei dati di cui all’allegato II, parte A, punto 3, all’allegato II, parte B, punto 3 e all’allegato II, parte C, punto 2, a seconda dei casi, siano forniti correttamente in uscita dai transponder del radar secondario di sorveglianza montati a bordo dei loro aeromobili. Qualora uno qualsiasi degli elementi dei dati non sia fornito correttamente, l’operatore effettua gli opportuni accertamenti prima che abbia inizio il volo successivo e apporta le rettifiche necessarie, conformemente alle normali procedure correttive e di manutenzione dell’aeromobile e della relativa avionica.
3. Gli Stati membri si assicurano che l’assegnazione degli indirizzi ICAO di aeromobile a 24 bit agli aeromobili equipaggiati con transponder funzionante in modo S sia conforme al capitolo 9, e relative appendici, dell’allegato 10, volume III, seconda edizione, della convenzione di Chicago, compresi tutti gli emendamenti fino al n. 85.
4. Gli operatori si assicurano che tutti i transponder funzionanti in modo S montati a bordo dei loro aeromobili operino con indirizzo di aeromobile ICAO a 24 bit corrispondente all’immatricolazione assegnata dallo Stato in cui l’aeromobile è immatricolato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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