Art. 8

Aeromobili di Stato

In vigore dal 22 nov 2011
Aeromobili di Stato 1.   Gli Stati membri provvedono affinché, entro il 7 dicembre 2017, gli aeromobili di Stato operanti in conformità all’, paragrafo 2, siano muniti di transponder del radar secondario di sorveglianza aventi le caratteristiche di cui all’allegato II, parte A. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché, entro il 1o gennaio 2019, gli aeromobili di Stato di tipo trasporto con una massa massima al decollo certificata superiore a 5 700 kg, o con una velocità vera massima di crociera superiore a 250 nodi, operanti in conformità all’, paragrafo 2, siano equipaggiati con transponder del radar secondario di sorveglianza aventi, oltre alle caratteristiche di cui all’allegato II, parte A, le caratteristiche di cui all’allegato II, parti B e C. 3.   Entro il 1o luglio 2016 gli Stati membri comunicano alla Commissione l’elenco degli aeromobili di Stato che non possono essere equipaggiati con transponder del radar secondario di sorveglianza conformi ai requisiti di cui all’allegato II, parte A, come pure i motivi della loro mancata installazione. Entro il 1o luglio 2018 gli Stati membri comunicano alla Commissione l’elenco degli aeromobili di Stato di tipo trasporto con una massa massima al decollo certificata superiore a 5 700 kg, o con una velocità vera massima di crociera superiore a 250 nodi, che non possono essere equipaggiati con transponder del radar secondario di sorveglianza conformi ai requisiti di cui all’allegato II, parti B e C, come pure i motivi della loro mancata installazione. Il motivo della mancata installazione è costituito da uno dei seguenti fattori: a) vincoli tecnici ineludibili; b) aeromobili di Stato che operano in conformità all’, paragrafo 2, che non saranno più in servizio operativo al 1o gennaio 2020; c) vincoli relativi ai contratti di acquisizione. 4.   Se gli aeromobili di Stato non possono essere equipaggiati con i transponder del radar secondario di sorveglianza di cui ai paragrafi 1 o 2 in ragione delle circostanze di cui al paragrafo 3, lettera c), gli Stati membri allegano alla loro giustificazione piani per l’acquisizione delle apparecchiature per gli aeromobili in oggetto. 5.   I fornitori di servizi del traffico aereo assicurano la gestione degli aeromobili di Stato di cui al paragrafo 3, a condizione che ciò sia possibile in condizioni di sicurezza nell’ambito delle capacità del sistema di gestione del traffico aereo. 6.   Gli Stati membri pubblicano le procedure per la gestione degli aeromobili di Stato privi di apparecchiature conformi ai paragrafi 1 e 2 nelle pubblicazioni nazionali di informazione aeronautica. 7.   I fornitori di servizi del traffico aereo comunicano ogni anno allo Stato membro che li ha designati i loro piani per la gestione degli aeromobili di Stato privi di apparecchiature conformi ai paragrafi 1 e 2. Tali piani sono stabiliti tenendo conto dei limiti di capacità associati alle procedure di cui al paragrafo 6.
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