Art. 10

Conformità o idoneità all’uso dei componenti

In vigore dal 22 nov 2011
Conformità o idoneità all’uso dei componenti Prima di rilasciare una dichiarazione CE di conformità o idoneità all’uso, di cui all’ del regolamento (CE) n. 552/2004, i fabbricanti dei componenti dei sistemi di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento, o i loro rappresentanti autorizzati stabiliti nell’Unione, valutano la conformità o l’idoneità all’uso di tali componenti conformemente ai requisiti fissati nell’allegato VII. Tuttavia, i processi di certificazione a norma del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) sono considerati procedure accettabili ai fini della valutazione di conformità dei componenti se prevedono la dimostrazione della conformità ai requisiti di prestazione e sicurezza di cui al presente regolamento.
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