Art. 9
Ulteriori requisiti per gli operatori
In vigore dal 22 nov 2011
Ulteriori requisiti per gli operatori
1. Gli operatori adottano le misure necessarie affinché il personale responsabile del funzionamento e della manutenzione delle apparecchiature di sorveglianza sia a conoscenza delle disposizioni pertinenti del presente regolamento e sia adeguatamente formato per le mansioni che deve svolgere e affinché siano disponibili a bordo le istruzioni per l’uso di tali apparecchiature.
2. Gli operatori adottano le misure necessarie affinché l’identificazione degli aeromobili in downlink sia disponibile quando lo svolgimento delle operazioni lo richiede, ai sensi dell’, paragrafi 1 e 2.
3. Gli operatori adottano le misure necessarie affinché l’impostazione dell’identificazione dell’aeromobile in downlink di cui al paragrafo 4 sia conforme al punto 7 "identificazione dell’aeromobile" del piano di volo di cui al punto 2 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1033/2006 della Commissione (5).
4. Gli operatori di aeromobili dotati della capacità di modificare l’identificazione dell’aeromobile in downlink di cui al paragrafo 2 durante il volo provvedono affinché l’identificazione dell’aeromobile in downlink non subisca alcuna modifica durante il volo, eccetto su richiesta del fornitore di servizi di navigazione aerea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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