Art. 8

Ulteriori requisiti per i fornitori di servizi di navigazione aerea

In vigore dal 22 nov 2011
Ulteriori requisiti per i fornitori di servizi di navigazione aerea 1.   I fornitori di servizi di navigazione aerea provvedono affinché tutto il personale interessato abbia una conoscenza soddisfacente dei requisiti stabiliti dal presente regolamento e sia adeguatamente formato per le funzioni che deve svolgere. 2.   I fornitori di servizi di navigazione aerea: a) elaborano e conservano manuali operativi che contengono le istruzioni e le informazioni necessarie per permettere al loro personale interessato di applicare le disposizioni del presente regolamento; b) provvedono affinché i manuali di cui alla lettera a) siano accessibili e continuamente aggiornati e affinché il loro aggiornamento e la loro distribuzione siano sottoposti a un’adeguata gestione della qualità e della configurazione della documentazione; c) provvedono affinché i metodi di lavoro e le procedure operative siano conformi al presente regolamento.
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