Art. 7

Verifica dei sistemi

In vigore dal 22 nov 2011
Verifica dei sistemi 1.   I fornitori di servizi di navigazione aerea che possono dimostrare, o che hanno dimostrato, di rispettare le condizioni di cui all’allegato VI effettuano una verifica dei sistemi di cui all’, paragrafo 1, lettere b), c) e d), conformemente ai requisiti di cui all’allegato VII, parte A. 2.   I fornitori di servizi di navigazione aerea che non possono dimostrare di rispettare le condizioni fissate nell’allegato VI affidano in appalto a un organismo notificato la verifica dei sistemi di cui all’, paragrafo 1, lettere b), c) e d). Tale verifica è effettuata in conformità ai requisiti di cui all’allegato VII, parte B. 3.   I processi di certificazione a norma del regolamento (CE) n. 216/2008 sono considerati procedure accettabili per la verifica dei sistemi se comprendono la dimostrazione della conformità alle disposizioni in materia di prestazioni e di sicurezza di cui al presente regolamento.
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