Art. 5
Requisiti in materia di sicurezza
In vigore dal 22 nov 2011
Requisiti in materia di sicurezza
1. Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi modifica degli attuali sistemi di cui all’, paragrafo 1, lettere b), c) e d), oppure l’introduzione di nuovi sistemi, sia preceduta da una valutazione di sicurezza che comprenda l’individuazione dei pericoli e la valutazione e la riduzione dei rischi, eseguita dalle parti interessate.
2. Durante le valutazioni di cui al paragrafo 1, i requisiti di cui all’allegato IV sono presi in considerazione come livello minimo.
Storico versioni
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